{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-34_2013-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113756&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4a269ceab55b526d1dc72adddff9b7a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali padre-figlio: nella regolamentazione dei diritti di visita il criterio determinante è il bene del figlio. Istituzione di una curatela educativa per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:47", "Checksum": "155a7c44f91bd22b605b64ec22b9d7ca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.34\nRegesto:\nRelazioni personali padre-figlio: nella regolamentazione dei diritti di visita il criterio determinante è il bene del figlio. Istituzione di una curatela educativa per proteggere il minore dall’alta conflittualità dei genitori\n\n|\nassistito dalla vicencancelliera |\nHutter Gerosa |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRI 1 |\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________,\ne a\nPI 1, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda diverse questioni riguardanti le relazioni personali con il figlio PI 2 (2004); |\ngiudicando ora sui ricorsi (recte ora: reclami):\n- 14 giugno 2012, in merito alla modifica delle relazioni personali con il figlio e al conferimento di un mandato peritale (decisione 15 maggio 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele) nonché;\n- 30 novembre 2012, in merito all’istituzione di una curatela educativa e alla designazione del curatore (decisione 8 novembre 2012 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele);\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e\nin diritto\n1. PI 2 (2004) è figlio di PI 1 e RI 1. I genitori si sono separati nell’autunno del 2004, e PI 2 è rimasto con la madre. Davanti al Pretore di __________, i genitori hanno stabilito un diritto di visita del padre in modo da consentire a papà e figlio di vedersi frequentemente, ma per brevi momenti con l’intento di aumentare poi le relazioni personali prevedendo pernottamenti e periodi più lunghi, come vacanze (accordo del 14 giugno 2005).\n2. Nel 2011 la madre ha chiesto l’intervento della Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) per modificare l’assetto di cui sopra. Il suo intento era di giungere gradualmente alle “visite secondo i tempi previsti dalla legge e soprattutto per far sì che il padre prendesse più spesso il bambino al suo domicilio”.\n3. Dopo l’istruttoria di rito -alla quale il padre non ha voluto partecipare se non attraverso lunghi scritti di protesta- la Commissione tutoria ha modificato il diritto di visita di RI 1 come segue:\nAlternativamente: un sabato e una domenica, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.00, la domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00, più ogni martedì dal termine dell’impegno scolastico, alle ore 19.00.\nCon medesima decisione essa ha conferito al Servizio medico-psicologico un mandato di valutazione delle capacità genitoriali (decisione 16 marzo 2012).\n4. Un ricorso inoltrato da RI 1 contro detta decisione, è stato respinto dall’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) il 15 maggio 2012.\n5. Con ricorso 14 giugno 2012, RI 1 è insorto presso la Prima Camera civile per ottenere che, annullata la decisione della Commissione tutoria e quella dell’Autorità di vigilanza, sia ristabilito il diritto di visita del giovedì, che gli venga attribuita l’autorità parentale congiunta e che il figlio abbia il suo cognome.\n6. Pendente presso la Prima Camera civile la procedura appena descritta, la Commissione tutoria – ritenendo urgente istituire una misura a protezione di PI 2 – ha istituito una curatela educativa a favore del figlio, nominando quale curatore CURA 1 (decisione 2 agosto 2012).\n7. Pure contro detta decisione RI 1 è insorto con ricorso respinto dall’Autorità di vigilanza l’8 novembre 2012.\n8. RI 1 si è nuovamente rivolto alla Prima Camera civile, con ricorso 30 novembre 2012 per “contestare contro l’istituzione di un curatore e pure della persona tale CURA 1, in quanto è un’iniziativa della PI 1”, inoltre “il diritto di visita così concepito dalla Commissione tutoria per me non sarà mai accettato [..] così il curatore come anche la sua origine asiatica dà fastidio, non conforme alla nostra mentalità ticinese”.\n9. In data 1° gennaio 2013, i gravami di cui sopra (consid. 5 e 8) sono stati trasmessi per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\n10. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\nQuando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può decidere i ricorsi con una sola decisione (art. 51 LpAmm); ciò che precisamente si verifica nel caso dei due ricorsi (recte ora: reclami) inoltrati da RI 1."}