Considerate queste circostanze, la natura formale del diritto di essere sentito e la necessità di dare seguito alla presente procedura, si giustifica di annullare la decisione avversata e di ritornare gli atti all'autorità di prime cure, affinché - dopo l'audizione, già indetta, dell'interessato - statuisca nuovamente in merito alla richiesta di sostituzione di CUR 1, Ufficio dell'aiuto e della protezione, con adeguata valutazione dei presupposti per la dimissione dell'attuale curatrice (cfr. art. 422 CC, menzionato anche nella decisione impugnata). 7. Il reclamo deve di conseguenza essere accolto.