{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-286_2014-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116945&nX40_KEY=4711097&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bf43cfabe73f386c2214f3f03cffc81"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.286"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.286"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore senza aver sentito l'interessato, legittimazione di due persone vicine ad interporre reclamo, possibilità di riesame dell'ARP della propria decisione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:30:46", "Checksum": "411ce0b353739ddc8f971d82c3efa162", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.286\nRegesto:\nSostituzione del curatore senza aver sentito l'interessato, legittimazione di due persone vicine ad interporre reclamo, possibilità di riesame dell'ARP della propria decisione\n\n\navrebbe dovuto sentire oralmente l'interessato prima di decidere al riguardo,\ninformandolo del suo diritto di formulare una proposta. Ciò non è avvenuto, con\nconseguente flagrante violazione del diritto di essere sentito.\nL'informazione data ad PI 1 dalla curatrice dimissionaria – durante colloqui\npersonali – sulla necessità di cambiare curatrice per bisogni derivanti da una\nriorganizzazione interna dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, non è\npalesemente sufficiente a garantire il diritto d'essere sentito\ndell'interessato.\nLa medesima autorità ha dichiarato – il 20 gennaio 2014, in sede di osservazioni sul merito - di voler riesaminare la decisione avversata e a tal fine ha convocato il curatelato per il 4 febbraio 2014.\nTuttavia un riesame – e la conseguente sospensione della procedura di reclamo – è per principio ammissibile soltanto finché gli altri partecipanti al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo [Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag. 6473; BSK Erw.Schutz - Reusser, ad art. 450d CC no. 22]. Ciò che invece è già avvenuto nella fattispecie e, ad ogni modo, l'autorità di prima istanza non ha ancora annullato né modificato la propria risoluzione nonostante la palese – e per altro ammessa – violazione del diritto di essere sentito dell'interessato commessa con una decisione emessa più di due mesi fa, ossia l'11/26 novembre 2013. Dagli atti trasmessi a questo giudice risulta che l'udienza per l'audizione dell'interessato è stata convocata solo il 20 gennaio 2014 per il 4 febbraio 2014.\nConsiderate queste circostanze, la natura formale del diritto di essere sentito e la necessità di dare seguito alla presente procedura, si giustifica di annullare la decisione avversata e di ritornare gli atti all'autorità di prime cure, affinché - dopo l'audizione, già indetta, dell'interessato - statuisca nuovamente in merito alla richiesta di sostituzione di CUR 1, Ufficio dell'aiuto e della protezione, con adeguata valutazione dei presupposti per la dimissione dell'attuale curatrice (cfr. art. 422 CC, menzionato anche nella decisione impugnata).\n7. Il reclamo deve di conseguenza essere accolto.\nCon l'odierno giudizio la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.\nL'Autorità regionale di protezione __________ risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico con obbligo di rifondere adeguate ripetibili ai reclamanti.\n8. In merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto.\n1.1. La decisione dell’11/26 novembre 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti le sono rinviati, affinché statuisca nuovamente dopo aver sentito il signor PI 1.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà fr. 150.– a RE 1 e fr. 150.– a RE 2 a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}