{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-286_2014-01-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116945&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bf43cfabe73f386c2214f3f03cffc81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.286"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.286"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore senza aver sentito l'interessato, legittimazione di due persone vicine ad interporre reclamo, possibilità di riesame dell'ARP della propria decisione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:13", "Checksum": "fbe5b0aec7365a07d55c004946844b83", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.01.2014 9.2013.286\nRegesto:\nSostituzione del curatore senza aver sentito l'interessato, legittimazione di due persone vicine ad interporre reclamo, possibilità di riesame dell'ARP della propria decisione\n\nB.\nIn data 1° gennaio 2013, con l'entrata in\nvigore del nuovo diritto sulla protezione del minore e dell'adulto, PI 1 è stato\nsottoposto a curatela generale a norma dell'art. 14 Tit. fin. CC, con\ncontinuazione della curatela da parte di CUR 1.\nIl 22 ottobre 2013 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore tutele e\ncuratele (a firma anche di CUR 1), ha chiesto all'Autorità regionale di protezione\n__________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla\nCommissione tutoria – di assegnare la curatela ad un'altra collaboratrice del\nmedesimo ufficio, ciò per motivi organizzativi, indicando che costei sarebbe\nstata presentata all'interessato e agli operatori di riferimento.\nC. Con decisione 11/26 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha proceduto alla sostituzione postulata, designando quale nuova curatrice la signora M__________, pure operativa quale curatrice ufficiale presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore tutele e curatele, __________.\nD. Con reclamo del 21 dicembre 2013 RE 1 e RE 2 – qualificandosi quali persone vicine a PI 1 e allegando uno scritto 18 dicembre 2013 firmato da quest'ultimo - sono insorti contro tale decisione, adducendo una violazione formale dovuta al mancato coinvolgimento dell'interessato prima dell'adozione della decisione. Essi hanno pure evidenziato le grandi difficoltà affrontate nel precedente cambiamento di mandatario e l'importanza della fiducia riposta nell'ultima curatrice da parte dell'interessato. I reclamanti chiedono che la decisione avversata sia di conseguenza annullata e che CUR 1 mantenga il ruolo di curatrice, come pure che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame.\nE. Nelle osservazioni del 31 dicembre 2013 l'Autorità di protezione ha dichiarato di non opporsi alla restituzione dell'effetto sospensivo, evidenziando di: aver dato per acquisito che la curatrice uscente avesse informato il curatelato del cambiamento; non essere a conoscenza se la curatrice dimissionaria avesse realmente proceduto a presentare quella nuova, come aveva indicato nello scritto del 22 ottobre 2013.\nF. Con scritto del 15 gennaio 2014 CUR 1 ha osservato di aver coinvolto PI 1 prima e dopo la decisione con colloqui personali e in rete, come pure che la sostituzione risultava necessaria per la riorganizzazione interna del suo ufficio. Essa ha anche rilevato che le difficoltà relazionali dell'interessato sono state tenute in considerazione nella scelta della nuova professionista, alla quale peraltro il reclamante avrebbe già fatto capo per i suoi bisogni.\nG. Con osservazioni del 20 gennaio 2014, sul merito del gravame, l'Autorità di protezione ha reso nota la propria intenzione di procedere ad un riesame della decisione impugnata in considerazione della necessità di sentire l'interessato. A tal scopo l'Autorità di protezione ha convocato PI 1 per l'udienza di discussione del 4 febbraio 2014.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8].\n2. Per l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3).\nPer vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb).\nTra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione.\nIl Tribunale Federale ha ritenuto che non è arbitrario ritenere che l'associazione __________, che difende gli interessi delle persone collocate contro la loro volontà, non abbia legami sufficientemente stretti con la persona interessata per essere considerata vicina (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; sentenza DTF del 15 marzo 2009, inc. 5A_837/2008).\n3. In concreto RE 1 e RE 2 fanno parte della Fondazione __________, la quale ai sensi della giurisprudenza summenzionata non è di per sé legittimata ad interporre reclamo.\nTuttavia essi agiscono"}