che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'istante, data la scarsa credibilità delle sue affermazioni e i riscontri agli atti, il reclamo era sprovvisto di possibilità di successo. Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 dev'essere respinta.