Questa circostanza non invalida però minimamente la risoluzione in disamina, nella misura in cui l'Autorità di protezione è tenuta ad intervenire per legge, qualora vi siano i presupposti, indipendentemente dal fatto che in precedenza il Pretore non abbia ritenuto di dover adottare provvedimenti particolari a tutela delle minorenni. Si rileva che anche altri eventi sopraggiunti nel frattempo – di cui si riferirà più sotto e cumulatisi alla situazione preesistente, allora tollerabile - giustificano un intervento da parte dell'Autorità di protezione. La reclamante contesta i riscontri agli atti, segnatamente le affermazioni della curatrice.