CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, n. 27.14). Esse sono formate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschimid, ad art. 311 CC no. 7). Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., n. 27.41; DTF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014, consid. 3.1; 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, consid.