{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-285_2014-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116978&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45adac3e3be34ac1d0821880436590d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.08.2014 9.2013.285"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:55", "Checksum": "ae9d84457b4adc3b652dfcc9e9894d15", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.08.2014 9.2013.285\nRegesto:\nPrivazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare\n\n\n2. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.\nNell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, 5ª ed., n. 27.36).\nLe misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, n. 27.14). Esse sono formate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschimid, ad art. 311 CC no. 7).\nCon la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., n. 27.41; DTF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014, consid. 3.1; 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, consid. 4.1).\n3. Nel caso in oggetto la reclamante sostiene che taluni fatti fossero già a conoscenza del Pretore. Questa circostanza non invalida però minimamente la risoluzione in disamina, nella misura in cui l'Autorità di protezione è tenuta ad intervenire per legge, qualora vi siano i presupposti, indipendentemente dal fatto che in precedenza il Pretore non abbia ritenuto di dover adottare provvedimenti particolari a tutela delle minorenni. Si rileva che anche altri eventi sopraggiunti nel frattempo – di cui si riferirà più sotto e cumulatisi alla situazione preesistente, allora tollerabile - giustificano un intervento da parte dell'Autorità di protezione.\nLa reclamante contesta i riscontri agli atti, segnatamente le affermazioni della curatrice.\nTuttavia la curatrice non aveva alcun fine o tornaconto nel dichiarare fatti e constatazioni inveritieri sulle circostanze concrete della visita al domicilio materno del 20 novembre 2013.\nLe assenze dall'asilo sarebbero - a dire della reclamante - solo sporadiche e motivate dal malessere di quel giorno.\nVa però notato che in prima battuta la reclamante ha dichiarato che per poco tempo di presenza non valesse la pena di portare le figlie all'asilo.\nLa reclamante sottovaluta quindi la necessità di regolarità per le minori; del resto se tale ragionamento fosse applicabile da parte della madre anche al mercoledì mattina, quando andranno alla scuola elementare, vi sarebbe da preoccuparsi anche sulla frequenza scolastica.\nAltrettanto dicasi per il presunto \"hamburger party\" - alla vigilia della visita della curatrice - non allegato immediatamente e che risulta poco credibile.\nRisulta anche che la madre era avvezza a rimediare alla vivacità delle figlie, sedandole mediante medicamenti. Fatto questo decisamente inaccettabile, visto per altro che non vi erano accertamenti medici e un'indicazione professionale che consigliavano di agire in tal senso.\nVa pure evocata la permanenza della madre - in stato confusionale - con le bambine al bar fino alle ore 20.30 all'anti-vigilia dell'inizio della scuola dell'infanzia. Ciò che appare decisamente fuori luogo, ritenuto che si imponeva semmai di adeguare gradualmente gli orari delle bambine al fine di non rendere brusco il risveglio per recarsi alla scuola dell'infanzia ed il ritorno alla regolarità degli orari.\nPer altro dagli atti emerge che quella testè evocata non è stata l'unica occasione in cui la madre ha frequentato fino a sera inoltrata l'esercizio pubblico con le bambine al seguito.\nLa scelta di luogo e di orario di presenza serale, nonché lo stato fisico della mamma sono certamente inadeguati per il benessere delle figlie.\nIl rapporto della curatrice del 13 ottobre 2013 e quello della scuola d'infanzia del 25 ottobre 2013 attestavano per altro pure alcune difficoltà materne nel gestire le figlie, nell'accompagnarle e riprenderle puntualmente e nel far rispettare loro le regole, come pure una marcata aggressività delle bambine.\nLe tesi della reclamante appaiono ben poco credibili e volte unicamente a sminuire quanto constatato soprattutto dalla curatrice e dalla scuola dell'infanzia.\n4. Nel caso in disamina l'Autorità di prime cure ha affidato le bambine al padre.\nVa rilevato che quest'ultimo si è organizzato con delle baby-sitter che se ne occupano durante il suo tempo lavorativo.\nConsiderate le lacune materne nel prendersi cura in modo adeguato delle figlie, con orari ragionevoli per la loro età e per le loro esigenze (come la frequentazione della scuola dell'infanzia), la mancanza di comprensione dei loro bisogni e la capacità di rispondervi foss'anche con l'ausilio di terzi – per esempio la mattina in cui a suo dire non si sarebbe sentita bene, la reclamante avrebbe potuto interpellare lei per prima il padre o la curatrice, o ancora il personale della scuola d'infanzia - l'affidamento al padre appare una soluzione opportuna in attesa di maggiori ragguagli circa le capacità genitoriali.\nLa relativa perizia - la cui consegna era prevista per il mese di gennaio 2014 - ed eventuali altri atti istruttori permetteranno all'Autorità di protezione di confermare o modificare questo assetto nell'interesse delle minori.\nSi noti pure che all'udienza del 26 novembre 2013 la curatrice ha informato di aver rinvenuto una buona situazione delle gemelle e che anche dalla scuola dell'infanzia sono giunte rassicurazioni circa la loro maggiore serenità e distensione a seguito del trasferimento presso il padre.\nIl reclamo va pertanto respinto con conseguente conferma della decisione impugnata."}