{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-285_2014-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116978&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "45adac3e3be34ac1d0821880436590d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.285"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.08.2014 9.2013.285"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:55", "Checksum": "ae9d84457b4adc3b652dfcc9e9894d15", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.08.2014 9.2013.285\nRegesto:\nPrivazione della custodia e affidamento al padre, conferma di una decisione supercautelare\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 patr. da: PR 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la custodia sulle figlie |\ngiudicando sul reclamo del 20 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2/11 dicembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 e PI 2 sono nate il 2010 e sono figlie di RE 1 e di CO 2.\nDal 29 agosto 2012 le minori sono al beneficio di una curatela educativa, istituita su indicazione della Pretura di __________.\nA seguito del decreto del 15 marzo 2013 della medesima Pretura le minori sono affidate alla madre ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.\nB. Su segnalazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, come pure della curatrice educativa - il 2 settembre 2013 - l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha disposto una valutazione delle capacità genitoriali.\nC. Con decisione supercautelare del 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha privato provvisoriamente la madre della custodia delle figlie – che sono state affidate al padre – e dei diritti di visita.\nTale provvedimento è scaturito dalla segnalazione della curatrice (CURA 1) del 20 novembre 2013 sulla situazione rinvenuta al domicilio di RE 1 e dalla comunicazione di CO 2 del 20 novembre 2013 sullo stato di salute delle minori.\nLe parti sono state convocate per essere sentite il 26 novembre 2013.\nAll'udienza la curatrice ha informato che con l'affidamento al padre PI 1 e PI 2 sono più serene e distese, che permane l'indicazione di un sostegno psicologico e ha riconfermato i precedenti rapporti.\nLa madre ha asserito che alla vigilia della visita della curatrice aveva organizzato un hamburger party con le figlie e non aveva riordinato l'abitazione. Ha ribadito che il giorno seguente non si sentiva bene. Ha chiesto il ripristino dei diritti di visita.\nIl padre ha precisato che vi sono delle baby sitter ad alternarsi nella cura delle gemelle, quando lui è assente.\nD. Mediante decisione cautelare del 2/11 dicembre 2013 la medesima Autorità ha privato la madre della custodia, affidando le bambine al padre. Ha regolato i diritti di visita con la madre, invitato i genitori a collaborare in vista della perizia sulle loro capacità genitoriali e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.\nE. Il 20 dicembre 2013 RE 1 si è aggravata presso la scrivente Camera postulando il ripristino della custodia sulle figlie, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la restituzione dell'effetto sospensivo e la rifusione di ripetibili.\nLa reclamante sostiene che determinati fatti alla base della decisione, fossero già conosciuti dal Pretore, che ciononostante aveva approvato la convenzione con l'affidamento a lei delle minori; che il giorno della visita della curatrice la reclamante si sentiva poco bene; che le bambine erano svestite a causa dell'alta temperatura nell'appartamento; che non vi sono elementi oggettivi a comprovare l'odore di fumo, l'alto volume della TV e lo stato dell'abitazione; le assenze dall'asilo sarebbero sporadiche. Agli atti non vi sarebbero accertamenti oggettivi circa l'incapacità materna di occuparsi delle figlie. Un po' di disordine – circostanza, a suo dire, da verificare - assenze sporadiche e la vivacità delle minori non sarebbero sufficienti per il provvedimento in discussione. L'Autorità di protezione non avrebbe chiarito perché sarebbe adeguato l'affidamento al padre, il quale - secondo la reclamante - non sarebbe in grado di occuparsi autonomamente delle figlie e non avrebbe il tempo necessario per farlo. RE 1 ritiene altresì che non sussisterebbe alcun pericolo per le figlie, se ne avesse la custodia.\nF. Con osservazioni 3 gennaio 2014 CO 2 ha chiesto di respingere il gravame.\nG. In data 17 gennaio 2014 lo scrivente giudice ha respinto l'istanza della reclamante circa la restituzione dell'effetto sospensivo.\nH. Con osservazioni del 20 gennaio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ chiede la reiezione del gravame e conferma sia la propria risoluzione sia la posizione espressa in merito all'effetto sospensivo.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione (art. 2 cpv. 2 LPMA) che giudica, nella composizione di un giudice unico i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG) concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), così come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm)."}