Spetta quindi semmai all'Autorità di protezione pronunciarsi in merito alla postulata approvazione retroattiva. Al proposito giova tuttavia precisare che, contrariamente a quanto indicato dal reclamante, l’Autorità di protezione non risulta aver formalmente respinto l’approvazione del contratto, avendo, nella lettera dell’11 dicembre 2013 indicato semplicemente che “mai nessun consenso era stato rilasciato per la stipulazione del “contratto di assistenza”. Tale affermazione ancora non implica, a giudizio di questo Giudice, che l’Autorità di protezione non possa chinarsi sulla questione, valutando la validità del contratto e la reale volontà della curatelata.