In ogni caso l'argomentazione del reclamante secondo cui il 2 aprile 2014 l’AVS ha riconosciuto “l’AGI retroattivamente al 1° luglio 2012” non sarebbe comunque di rilievo. L’approvazione con effetto retroattivo del contratto sottoscritto il 1° novembre 2012, non è comunque di competenza né della Camera di protezione né di questo Giudice, ai quali il nuovo diritto non affida competenze in tal senso neppure a titolo retroattivo per quanto incombeva all'allora Autorità di viglianza a norma del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012. Spetta quindi semmai all'Autorità di protezione pronunciarsi in merito alla postulata approvazione retroattiva.