In alternativa, pretende che venga approvato il contratto del 1° novembre 2012 che “non è stato accettato dall’Autorità di protezione con lettera del 11 dicembre 2012”. Non compete certo a questo Tribunale di procedere alla verifica della validità del contratto “orale e morale”, la cui esistenza è peraltro da dimostrare. In ogni caso l'argomentazione del reclamante secondo cui il 2 aprile 2014 l’AVS ha riconosciuto “l’AGI retroattivamente al 1° luglio 2012” non sarebbe comunque di rilievo.