Il principio dell'approvazione, come detto, è rimasto anche dopo la modifica del Codice civile, ma è previsto ora il solo consenso dell’Autorità di protezione. Nel suo reclamo, RE 1 chiede a questo Giudice di “accettare” che la validità del contratto “orale e morale” sia prevalente rispetto a quello formale (sottoscritto il 1° novembre 2012) e di ratificarne la validità al 1° luglio 2012. In alternativa, pretende che venga approvato il contratto del 1° novembre 2012 che “non è stato accettato dall’Autorità di protezione con lettera del 11 dicembre 2012”.