3 CC è previsto che “il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito”. 5. Stante i principi sopra esposti, il “contratto di assistenza” stipulato tra il curatore e la sua curatelata – secondo il diritto in vigore al momento della sua sottoscrizione – andava addirittura approvato dall’allora Autorità di vigilanza, previa decisione dell'allora Commissione tutoria regionale. Il principio dell'approvazione, come detto, è rimasto anche dopo la modifica del Codice civile, ma è previsto ora il solo consenso dell’Autorità di protezione.