In virtù dell’art. 367 cpv. 3 vCC, le disposizioni relative al tutore valevano anche per il curatore, dove non erano stabilite speciali disposizioni. Tale regolamentazione è stata ripresa nel diritto in vigore dal 1° gennaio 2013, dove all’art. 416 cpv. 3 CC è previsto che “il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito”. 5.