2'597.--, oltre a spese di fr. 570.--). Infatti, dagli atti risulta che tale cifra è quella già riconosciuta dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, dove è stata dedotta dall’importo fatturato dal curatore (fr. 2'927.-- per la mercede e fr. 570.-- per le spese, per un totale di fr. 3'497.--) la somma di fr. 400.--. Su tale aspetto, non essendovi reale contestazione, il reclamo si avvera irricevibile in quanto privo di oggetto. 4. Ai sensi dell’art. 422 cfr. 7 vCC, il consenso dell’Autorità di vigilanza, previa decisione dell’autorità tutoria, era richiesto per i contratti tra il tutelato e il suo tutore. In virtù dell’art. 367 cpv.