2'997.--, come pure di “accertare che il contratto orale e morale sia prevalente rispetto a quello formale e ratificarne la validità al 1° luglio 2012”, in alternativa di “approvare retroattivamente il contratto del 1.11.2012”. F. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 gennaio 2014, sostenendo di non essere stata informata degli accordi tra curatelata e curatore e di avere considerato il prelievo di fr. 3'000.– operato dal curatore con la causale “acconto attività di accompagnamento-badante agosto-dicembre 2012” quale anticipo sul suo compenso di curatore. Chiede pertanto di respingere il reclamo. Considerato in diritto 1.