Con reclamo 13 dicembre 2013 RE 1 è insorto contro la decisione 15 novembre 2013 dell’Autorità di protezione, sostenendo di non aver compreso che l’autorizzazione per stipulare contratti era necessaria anche tra curatore e curatelato, ritenuto che l’art. 422 vCC trattava del tutore. Egli ha quindi chiesto il riconoscimento della mercede e del rimborso spese per un totale di fr. 2'997.--, come pure di “accertare che il contratto orale e morale sia prevalente rispetto a quello formale e ratificarne la validità al 1° luglio 2012”, in alternativa di “approvare retroattivamente il contratto del 1.11.2012”.