In data 11 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha specificato che per la stipula di qualsiasi tipo di contratto tra curatore e curatelato, in virtù dell’art. 422 vCC, in vigore fino al 31.12.2012, era necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione, che nel caso specifico non è mai stata richiesta. E. Con reclamo 13 dicembre 2013 RE 1 è insorto contro la decisione 15 novembre 2013 dell’Autorità di protezione, sostenendo di non aver compreso che l’autorizzazione per stipulare contratti era necessaria anche tra curatore e curatelato, ritenuto che l’art. 422 vCC trattava del tutore.