{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-283_2014-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117360&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66395ea18b7f37aee17e6ba81834b696"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.283"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2014 9.2013.283"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione mercede e spese presentate dal curatore; contratti tra curatore e curatelato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:38:35", "Checksum": "250c481a13f9bcb38242a41febf291a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2014 9.2013.283\nRegesto:\nApprovazione mercede e spese presentate dal curatore; contratti tra curatore e curatelato\n\n\n3. Nel caso in esame in realtà non vi è alcuna contestazione della mercede, malgrado nel primo petitum del reclamo RE 1 chieda di riconoscergli la mercede per un totale di fr. 3'097.-- (pari a fr. 2'597.--, oltre a spese di fr. 570.--). Infatti, dagli atti risulta che tale cifra è quella già riconosciuta dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, dove è stata dedotta dall’importo fatturato dal curatore (fr. 2'927.-- per la mercede e fr. 570.-- per le spese, per un totale di fr. 3'497.--) la somma di fr. 400.--. Su tale aspetto, non essendovi reale contestazione, il reclamo si avvera irricevibile in quanto privo di oggetto.\n4. Ai sensi dell’art. 422 cfr. 7 vCC, il consenso dell’Autorità di vigilanza, previa decisione dell’autorità tutoria, era richiesto per i contratti tra il tutelato e il suo tutore. In virtù dell’art. 367 cpv. 3 vCC, le disposizioni relative al tutore valevano anche per il curatore, dove non erano stabilite speciali disposizioni. Tale regolamentazione è stata ripresa nel diritto in vigore dal 1° gennaio 2013, dove all’art. 416 cpv. 3 CC è previsto che “il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito”.\n5. Stante i principi sopra esposti, il “contratto di assistenza” stipulato tra il curatore e la sua curatelata – secondo il diritto in vigore al momento della sua sottoscrizione – andava addirittura approvato dall’allora Autorità di vigilanza, previa decisione dell'allora Commissione tutoria regionale. Il principio dell'approvazione, come detto, è rimasto anche dopo la modifica del Codice civile, ma è previsto ora il solo consenso dell’Autorità di protezione.\nNel suo reclamo, RE 1 chiede a questo Giudice di “accettare” che la validità del contratto “orale e morale” sia prevalente rispetto a quello formale (sottoscritto il 1° novembre 2012) e di ratificarne la validità al 1° luglio 2012. In alternativa, pretende che venga approvato il contratto del 1° novembre 2012 che “non è stato accettato dall’Autorità di protezione con lettera del 11 dicembre 2012”.\nNon compete certo a questo Tribunale di procedere alla verifica della validità del contratto “orale e morale”, la cui esistenza è peraltro da dimostrare. In ogni caso l'argomentazione del reclamante secondo cui il 2 aprile 2014 l’AVS ha riconosciuto “l’AGI retroattivamente al 1° luglio 2012” non sarebbe comunque di rilievo.\nL’approvazione con effetto retroattivo del contratto sottoscritto il 1° novembre 2012, non è comunque di competenza né della Camera di protezione né di questo Giudice, ai quali il nuovo diritto non affida competenze in tal senso neppure a titolo retroattivo per quanto incombeva all'allora Autorità di viglianza a norma del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012. Spetta quindi semmai all'Autorità di protezione pronunciarsi in merito alla postulata approvazione retroattiva. Al proposito giova tuttavia precisare che, contrariamente a quanto indicato dal reclamante, l’Autorità di protezione non risulta aver formalmente respinto l’approvazione del contratto, avendo, nella lettera dell’11 dicembre 2013 indicato semplicemente che “mai nessun consenso era stato rilasciato per la stipulazione del “contratto di assistenza”. Tale affermazione ancora non implica, a giudizio di questo Giudice, che l’Autorità di protezione non possa chinarsi sulla questione, valutando la validità del contratto e la reale volontà della curatelata. La remunerazione per l’attività di “badante” potrà quindi essere in seguito valutata di conseguenza.\nVisto quanto sopra, anche sugli aspetti sopra menzionati, il reclamo si avvera irricevibile.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico del reclamante.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 150.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici (pagina seguente)\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}