{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-283_2014-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117360&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66395ea18b7f37aee17e6ba81834b696"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.283"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2014 9.2013.283"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione mercede e spese presentate dal curatore; contratti tra curatore e curatelato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:08", "Checksum": "34ae58335acea5f8c5b218278a00ca7e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2014 9.2013.283\nRegesto:\nApprovazione mercede e spese presentate dal curatore; contratti tra curatore e curatelato\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione del rendiconto da lui presentato quale curatore di PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 13 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. A seguito di una richiesta con cui in data 30 luglio 2012 PI 1 ha chiesto l’istituzione di una curatela, con decisione 11 settembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela di amministrazione ai sensi dell’art. 393 vCC, nominando RE 1 quale curatore.\nB. In data 6 febbraio 2013 RE 1 ha presentato il proprio rendiconto per il 2012, chiedendo una mercede e rimborso spese di fr. 3'497.--. Con decisione 15 novembre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha corretto il rendiconto, che presentava alcune imprecisioni, deducendo di conseguenza fr. 400.-- dalla mercede del curatore (4 ore). Essa ha poi rilevato che vi è stato un prelievo il 20 dicembre 2012 di fr. 3'000.-- quale “anticipo sul rimborso spese”, attirando l’attenzione del curatore sul fatto che per una simile operazione è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione.\nC. Tramite messaggio di posta elettronica del 19 novembre 2013, il curatore ha precisato che la somma prelevata corrispondeva ad un acconto per il lavoro di accompagnamento (“di tipo 'badante'”) da luglio a dicembre 2012, distinto dalla curatela di amministrazione e accordato con la diretta interessata.\nD. In data 11 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha specificato che per la stipula di qualsiasi tipo di contratto tra curatore e curatelato, in virtù dell’art. 422 vCC, in vigore fino al 31.12.2012, era necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione, che nel caso specifico non è mai stata richiesta.\nE. Con reclamo 13 dicembre 2013 RE 1 è insorto contro la decisione 15 novembre 2013 dell’Autorità di protezione, sostenendo di non aver compreso che l’autorizzazione per stipulare contratti era necessaria anche tra curatore e curatelato, ritenuto che l’art. 422 vCC trattava del tutore. Egli ha quindi chiesto il riconoscimento della mercede e del rimborso spese per un totale di fr. 2'997.--, come pure di “accertare che il contratto orale e morale sia prevalente rispetto a quello formale e ratificarne la validità al 1° luglio 2012”, in alternativa di “approvare retroattivamente il contratto del 1.11.2012”.\nF. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 gennaio 2014, sostenendo di non essere stata informata degli accordi tra curatelata e curatore e di avere considerato il prelievo di fr. 3'000.– operato dal curatore con la causale “acconto attività di accompagnamento-badante agosto-dicembre 2012” quale anticipo sul suo compenso di curatore. Chiede pertanto di respingere il reclamo.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).\n2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-."}