Non avendo fornito alcuna prova al riguardo, e agli atti essendoci unicamente un memoriale presentato via fax, la decisione di irricevibilità qui impugnata non presta il fianco ad alcuna censura. 6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo 10 novembre 2011 è respinto. 2. Gli oneri del reclamo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: | | - | Comunicazione: