Un tale rischio non poteva essere ignorato da parte di un legale. E’ infatti pacifico che non incombe all’Autorità di vigilanza l’onere di provare l’assenza di un tempestivo invio postale da parte dell’insorgente, bensì, al contrario, incombeva alla reclamante dimostrare di aver consegnato alla posta il suo atto di ricorso in originale prima dello scadere del termine ricorsuale, ovvero la mezzanotte del 16 settembre 2011. Non avendo fornito alcuna prova al riguardo, e agli atti essendoci unicamente un memoriale presentato via fax, la decisione di irricevibilità qui impugnata non presta il fianco ad alcuna censura. 6.