Alla luce di tali elementi, appare legittimo dubitare del fatto che il patrocinatore fosse sicuro del fatto che il termine sarebbe scaduto soltanto 2 giorni dopo, rispettivamente del fatto che una copia cartacea del ricorso sia effettivamente stata inviata. Ad ogni modo, a prescindere da queste considerazioni, si rileva che il patrocinatore della parte, inviando il suo memoriale per posta semplice, si è assunto il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e dunque del rispetto dei termini. Un tale rischio non poteva essere ignorato da parte di un legale.