così come sul gravame presentato alla prima Camera civile del Tribunale di appello il 10 novembre 2011 viene indicato trattarsi di “Raccomandata”). Alla luce di tali elementi, appare legittimo dubitare del fatto che il patrocinatore fosse sicuro del fatto che il termine sarebbe scaduto soltanto 2 giorni dopo, rispettivamente del fatto che una copia cartacea del ricorso sia effettivamente stata inviata. Ad ogni modo, a prescindere da queste considerazioni, si rileva che il patrocinatore della parte, inviando il suo memoriale per posta semplice, si è assunto il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e dunque del rispetto dei termini.