A tale riguardo – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso a mezzo telefax è consapevole del fatto che il suo atto non adempie i requisiti della forma scritta e va dichiarato irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio.