DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b). 5. Nel caso concreto, le conclusioni dell’allora Autorità di vigilanza non possono essere criticate. Essa si è infatti pronunciata sulla ricevibilità dell’unico ricorso a lei pervenuto entro il termine ricorsuale, ovvero il memoriale trasmesso via fax. A tale riguardo – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso a mezzo telefax è consapevole del fatto che il suo atto non adempie i requisiti della forma scritta e va dichiarato irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio.