Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale ha affermato che l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale esigenza si giustifica per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di abusi (DTF 121 II 255 consid. 3; recentemente confermata in STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid.