L’insorgente rimprovera all’Autorità di vigilanza un formalismo eccessivo e una mancanza di buona fede processuale, nella misura in cui nel caso concreto non vi erano rischi di abuso e l’invio per telefax non aveva quale scopo l’ottenimento di un prolungamento del termine di ricorso (reclamo, pag. 2-3). Contesta poi, nel merito, il rendiconto, il rapporto morale e la nota spese della curatrice (reclamo, pag. 3-4). 4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale ha affermato che l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax;