non può essere il caso per un avvocato) e che entro il termine ricorsuale non è stato dimostrato alcun invio postale recante la firma originale dell’autore, l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il ricorso (decisione 11 ottobre 2011, pag. 3). 3. Nel proprio reclamo RE 1 sostiene in primo luogo che i fatti non si sono svolti come descritto dall’Autorità di vigilanza.