siano ora incompatibili ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LPMA, con scritto del 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera ha impartito un termine di 10 giorni per indicare il nome di un eventuale altro legale della ricorrente. A tale scritto non è stato dato alcun seguito, per cui la decisione viene intimata direttamente alla ricorrente. Considerato in diritto 1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).