E. Contro la suddetta decisione il 10/11 novembre 2011 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendone la riforma o, in subordine, postulando il rinvio degli atti all’Autorità per ulteriori accertamenti. Il gravame non è stato oggetto di intimazione. F. In data 1° gennaio 2013 il ricorso (ora reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello. Considerato come il patrocinatore dell’insorgente sia anche presidente di un’Autorità regionale di protezione e come le due funzioni siano ora incompatibili ai sensi dell’art. 9 cpv.