Nel suo ricorso, trasmesso via fax, l’insorgente ha chiesto che né il rendiconto finanziario, né il rapporto morale, né la mercede e il rimborso spese della curatrice venissero approvati. Interpellato telefonicamente dall’Autorità di vigilanza, il patrocinatore della ricorrente ha affermato di non aver inviato una copia cartacea del ricorso per raccomandata, ma per posta semplice. Tale invio non è tuttavia mai pervenuto all’Autorità di vigilanza. D. Con decisione 11 ottobre 2011 l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il gravame, nella misura in cui entro il termine ricorsuale esso era pervenuto unicamente per telefax. E. Contro la suddetta decisione