{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-27_2013-11-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115868&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17c627dfb9c3611613f46acd1151b246"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.11.2013 9.2013.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ricorso all’AVT inviato via fax; non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso per fax sia consapevole del fatto che il suo atto è irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:22", "Checksum": "4c7c6875991aadea5a4ee8fae99455e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.11.2013 9.2013.27\nRegesto:\nRicorso all’AVT inviato via fax; non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso per fax sia consapevole del fatto che il suo atto è irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio\n\n\n3. Nel proprio reclamo RE 1 sostiene in primo luogo che i fatti non si sono svolti come descritto dall’Autorità di vigilanza. In particolare, rileva che l’atto presentato via telefax è stato ricevuto ben due giorni prima dello scadere del termine di ricorso, che l’originale cartaceo è stato inviato il giorno stesso per posta A e, infine, che l’invio postale deve essere stato perso dalla posta o dall’Autorità di vigilanza medesima (reclamo, pag. 2). L’insorgente rimprovera all’Autorità di vigilanza un formalismo eccessivo e una mancanza di buona fede processuale, nella misura in cui nel caso concreto non vi erano rischi di abuso e l’invio per telefax non aveva quale scopo l’ottenimento di un prolungamento del termine di ricorso (reclamo, pag. 2-3). Contesta poi, nel merito, il rendiconto, il rapporto morale e la nota spese della curatrice (reclamo, pag. 3-4).\n4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale ha affermato che l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale esigenza si giustifica per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di abusi (DTF 121 II 255 consid. 3; recentemente confermata in STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).\nNel caso in cui un memoriale di ricorso sia presentato via fax, l’Alta Corte ritiene che non sia nemmeno necessario impartire un termine per sanare il vizio, nella misura in cui la parte che agisce in tal modo è consapevole di non adempiere al requisito della forma scritta (STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.4; STF 9C_739/2007 del 28 novembre 2007, consid. 1.2). In effetti, per evitare formalismi eccessivi l’autorità deve dare la possibilità alla parte di sanare il difetto, ma solo nel caso in cui l’omissione sia involontaria (STF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.4; DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b).\n5. Nel caso concreto, le conclusioni dell’allora Autorità di vigilanza non possono essere criticate. Essa si è infatti pronunciata sulla ricevibilità dell’unico ricorso a lei pervenuto entro il termine ricorsuale, ovvero il memoriale trasmesso via fax. A tale riguardo – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso a mezzo telefax è consapevole del fatto che il suo atto non adempie i requisiti della forma scritta e va dichiarato irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio.\nLe considerazioni ricorsuali, secondo cui “nulla impediva l’invio raccomandato il giorno seguente 15 novembre e ancora quello seguente venerdì 16 novembre”, essendo l’atto stato spedito “ben due giorni prima della scadenza”, senza “nessun bisogno di speculazioni tendenti a prolungare il termine di ricorso” (reclamo, pag. 2), appaino quantomeno dubbie e, in ogni caso, sprovviste di rilevanza.\nEmerge infatti dall’incarto che il patrocinatore dell’insorgente ha affermato ad una dipendente dell’Autorità di vigilanza di “avere avuto un dubbio sullo scadere del termine” (cfr. nota telefonica interna del 23 settembre 2011, doc. 3). Inoltre, nel documento pervenuto all’Autorità di vigilanza appare, sopra l’indirizzo del destinatario, la dicitura “fax 091 814 17 89”, mentre sarebbe stato lecito attendersi l’indicazione “Posta A” oppure “Posta A, anticipata fax” (cfr. doc. 1; così come sul gravame presentato alla prima Camera civile del Tribunale di appello il 10 novembre 2011 viene indicato trattarsi di “Raccomandata”). Alla luce di tali elementi, appare legittimo dubitare del fatto che il patrocinatore fosse sicuro del fatto che il termine sarebbe scaduto soltanto 2 giorni dopo, rispettivamente del fatto che una copia cartacea del ricorso sia effettivamente stata inviata.\nAd ogni modo, a prescindere da queste considerazioni, si rileva che il patrocinatore della parte, inviando il suo memoriale per posta semplice, si è assunto il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e dunque del rispetto dei termini. Un tale rischio non poteva essere ignorato da parte di un legale. E’ infatti pacifico che non incombe all’Autorità di vigilanza l’onere di provare l’assenza di un tempestivo invio postale da parte dell’insorgente, bensì, al contrario, incombeva alla reclamante dimostrare di aver consegnato alla posta il suo atto di ricorso in originale prima dello scadere del termine ricorsuale, ovvero la mezzanotte del 16 settembre 2011. Non avendo fornito alcuna prova al riguardo, e agli atti essendoci unicamente un memoriale presentato via fax, la decisione di irricevibilità qui impugnata non presta il fianco ad alcuna censura.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo 10 novembre 2011 è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- |\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}