{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-27_2013-11-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115868&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17c627dfb9c3611613f46acd1151b246"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.11.2013 9.2013.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ricorso all’AVT inviato via fax; non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso per fax sia consapevole del fatto che il suo atto è irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:22", "Checksum": "4c7c6875991aadea5a4ee8fae99455e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.11.2013 9.2013.27\nRegesto:\nRicorso all’AVT inviato via fax; non vi è formalismo eccessivo né mancanza di buona fede processuale nel ritenere che l’avvocato che invia un ricorso per fax sia consapevole del fatto che il suo atto è irricevibile, senza che occorra impartire un termine per sanare il vizio\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell'Oro |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\n|\n|\nall’allora |\n|\n|\nCommissione tutoria regionale __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2010, del rapporto morale e della nota mercede per la gestione della curatela a favore della figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 10 novembre 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 ottobre 2011 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con risoluzione 18.2/18.3.2004 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione, ha istituito in favore della minore PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Con risoluzione 30.5/22.6.2006 Y__________ R__________ è stata nominata curatrice della minore.\nB. Con decisione 5 settembre 2011, intimata il giorno stesso, la Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dalla curatrice per la gestione 2010. Pure la sua nota prestazioni è stata approvata, con concessione di un’indennità lorda totale di fr. 628.-.\nLa decisione è stata ricevuta il 6 settembre successivo dalla signora RE 1, madre di PI 1, per il tramite del suo legale. Il termine di ricorso veniva dunque a scadere il 16 settembre 2011.\nC. In data 14 settembre 2011 RE 1 è insorta contro tale decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), postulandone l’annullamento. Nel suo ricorso, trasmesso via fax, l’insorgente ha chiesto che né il rendiconto finanziario, né il rapporto morale, né la mercede e il rimborso spese della curatrice venissero approvati.\nInterpellato telefonicamente dall’Autorità di vigilanza, il patrocinatore della ricorrente ha affermato di non aver inviato una copia cartacea del ricorso per raccomandata, ma per posta semplice. Tale invio non è tuttavia mai pervenuto all’Autorità di vigilanza.\nD. Con decisione 11 ottobre 2011 l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il gravame, nella misura in cui entro il termine ricorsuale esso era pervenuto unicamente per telefax.\nE. Contro la suddetta decisione il 10/11 novembre 2011 RE 1 ha presentato ricorso alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendone la riforma o, in subordine, postulando il rinvio degli atti all’Autorità per ulteriori accertamenti. Il gravame non è stato oggetto di intimazione.\nF. In data 1° gennaio 2013 il ricorso (ora reclamo) è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.\nConsiderato come il patrocinatore dell’insorgente sia anche presidente di un’Autorità regionale di protezione e come le due funzioni siano ora incompatibili ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LPMA, con scritto del 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera ha impartito un termine di 10 giorni per indicare il nome di un eventuale altro legale della ricorrente. A tale scritto non è stato dato alcun seguito, per cui la decisione viene intimata direttamente alla ricorrente.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale CC).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).\n2. Nella decisione impugnata, l’Autorità di vigilanza ha osservato che in data 23 settembre 2011, non avendo ricevuto in forma cartacea il ricorso trasmesso qualche giorno prima per telefax, “ha interpellato telefonicamente il patrocinatore per sapere se vi fosse stato un invio per raccomandata, la risposta è stata negativa, tuttavia egli ha mandato per posta semplice una copia dell’atto, pervenuta il 26 settembre 2011” (decisione 11 ottobre 2011, pag. 2). Di conseguenza, considerato che “colui che utilizza un apparecchio fax per l’invio di un ricorso, sa che il suo atto è viziato”, che un’eventuale termine per sanare il difetto può essere concesso solo laddove esso sia involontario (ciò che non può essere il caso per un avvocato) e che entro il termine ricorsuale non è stato dimostrato alcun invio postale recante la firma originale dell’autore, l’Autorità di vigilanza ha considerato irricevibile il ricorso (decisione 11 ottobre 2011, pag. 3)."}