Per quanto attiene alle fatture mediche, la reclamante in realtà non ne contesta gli importi o la loro entità, limitandosi a interpone il suo reclamo “cautelativamente”, poiché non avrebbe potuto controllare il rendiconto 2012, che, a suo dire, non avrebbe mai visto. Non sarebbe nemmeno a conoscenza delle sue condizioni assicurative, in particolare della franchigia applicata dalla Cassa malati. Le doglianze si avverano tuttavia infondate per le considerazioni che seguono. RE 1 sostiene di non aver potuto vedere il rendiconto 2012 e di non averlo sottoscritto.