2'870.70 di cui alla decisione impugnata è stata definitivamente approvata nel rendiconto 2011 (sottoscritto dalla reclamante, cfr. rendiconto allegato alle osservazioni 11 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione). Sul fatto poi essa che dovesse essere saldata dall'attuale curatrice non vi sono dubbi. La decisione di autorizzare CUR 1 a procedere al pagamento non è quindi censurabile. Per quanto attiene alle fatture mediche, la reclamante in realtà non ne contesta gli importi o la loro entità, limitandosi a interpone il suo reclamo “cautelativamente”, poiché non avrebbe potuto controllare il rendiconto 2012, che, a suo dire, non avrebbe mai visto.