Ritenuta la mole di copie che avrebbe dovuto sottoscrivere (40), l’Autorità di protezione si era quindi accordata con la curatelata nel senso che fosse sufficiente la sottoscrizione del rendiconto di chiusura. L’Autorità di protezione puntualizza poi la lettura dei rendiconti fatta dalla reclamante, contestando le presunte le differenze sollevate da quest'ultima. Circa il trasferimento di domicilio, l’Autorità di prime cure sostiene che non è contestata la data in cui esso è stato formalizzato, il 21 ottobre 2013, bensì la circostanza secondo la quale, di fatto, la reclamante si fosse già da tempo trasferita in __________.