Al proposito l’Autorità si chiede se le prestazioni complementari fossero ancora percepite legalmente dalla reclamante malgrado il suo trasferimento all’estero. In merito al proprio operato, l’Autorità di protezione precisa di aver formulato la decisione impugnata prima dell’avvenuta crescita in giudicato della approvazione del rendiconto 2012 in quanto la reclamante stessa aveva sollecitato la chiusura del conto bancario e il versamento del saldo e pure la revoca della misure. Al fine di poter procedere in tal senso e agire a favore di quanto richiesto dalla reclamante, l’Autorità di protezione ha quindi dovuto autorizzare la curatrice ai pagamenti di cui si è detto.