{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-278_2014-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117749&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa8a75ff8490c65029eb387e385cfa54"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2014 9.2013.278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:38:53", "Checksum": "f5fa1d2f249363cef7d95647fabb47d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2014 9.2013.278\nRegesto:\nAutorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti\n\n\nRE 1 ha in seguito partecipato ad un’udienza presso l’Autorità di protezione in data 16 settembre 2013, durante la quale ha comunicato di volersi trasferire stabilmente in __________. A quel momento l’Autorità ha quindi proceduto alla revoca della misura, approvando il rendiconto finale con decisione 29 novembre 2013 (cresciuta pure regolarmente in giudicato). Come indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni 11 febbraio 2014 al reclamo, in tale rendiconto era riportato lo scoperto ancora dovuto alla ex curatrice (di fr. 2'870) e quello dovuto alla nuova curatrice per il periodo 2012/2013. Anche in questo caso la decisione è rimasta incontestata ed è cresciuta in giudicato. Peraltro, nemmeno risulta a questo giudice che RE 1 abbia chiesto, se non nel reclamo oggetto della presente procedura, di poter visionare la documentazione che la riguarda, ed in particolare i giustificativi relativi alle decisioni di approvazione dei vari rendiconti. Appaiono di conseguenza ingiustificate e malvenute le doglianze espresse davanti a questo Giudice, che vanno quindi respinte, nella misura in cui non siano irricevibili.\n4. Nella misura in cui non sia irricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.\nTasse e spese della procedura sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non si attribuiscono ripetibili, non richieste.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Nella misura in cui non sia irricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}