{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-278_2014-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117749&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa8a75ff8490c65029eb387e385cfa54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2014 9.2013.278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:32", "Checksum": "6f3dbc23939bc0a314055e3a7860042a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2014 9.2013.278\nRegesto:\nAutorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti\n\n\nH. Con replica 24 febbraio 2014 RE 1 contesta le osservazioni dell’Autorità di protezione e della curatrice, sostenendo di aver ricevuto i rendiconti dal 2002 al 2011 in un unico plico datato 30 ottobre 2012, ma di non aver mai sottoscritto tali documenti. Elenca quindi una serie di “differenze”. Sostiene poi di non aver mai ricevuto l’approvazione del rendiconto 2012, che a suo avviso poteva essere inviata al suo domicilio a __________, ritenuto che i suoi figli si occupano della posta in sua assenza. Essa precisa di aver notificato il cambiamento di domicilio a partire dal 21 ottobre 2013.\nQuanto agli importi contestati sostiene che essi non si trovino nella documentazione in suo possesso e nemmeno i rendiconti dal 2002 al 2012 sarebbero stati sottoscritti dalla precedente curatrice.\nNon avendo poi ricevuto il rendiconto 2012, le fatture mediche e di farmacia vengono da lei “cautelativamente respinte”. Essa specifica di non aver mai visto nemmeno il rapporto morale e di non aver mai percepito “abusivamente” le prestazioni complementari in __________, essendosi di fatto trasferita soltanto in ottobre 2013 e avendo trascorso in precedenza esclusivamente una lunga vacanza.\nI. Tramite duplica 25 marzo 2014 l’Autorità di protezione precisa che i rendiconti allestiti dalla curatrice per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 sono stati sottoscritti dalla reclamante, mentre le erano stati presentati anche i rendiconti dal 2002 al 2011 allestiti per il periodo in cui vi era la precedente curatrice. Ritenuta la mole di copie che avrebbe dovuto sottoscrivere (40), l’Autorità di protezione si era quindi accordata con la curatelata nel senso che fosse sufficiente la sottoscrizione del rendiconto di chiusura. L’Autorità di protezione puntualizza poi la lettura dei rendiconti fatta dalla reclamante, contestando le presunte le differenze sollevate da quest'ultima. Circa il trasferimento di domicilio, l’Autorità di prime cure sostiene che non è contestata la data in cui esso è stato formalizzato, il 21 ottobre 2013, bensì la circostanza secondo la quale, di fatto, la reclamante si fosse già da tempo trasferita in __________. Le prestazioni complementari percepite durante la “vacanza rumena”, secondo l’Autorità di protezione, sono state ricevute abusivamente, in quanto la curatrice non poteva immaginare che la vacanza si sarebbe trasformata in un trasferimento definitivo. In sostanza l’Autorità di protezione chiede quindi di respingere il reclamo, nella misura in cui è ricevibile.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Nel caso in esame, la reclamante fa valere doglianze in relazione con i rendiconti dal 2002 al 2011. Occorre tuttavia evidenziare che la loro approvazione è avvenuta tramite decisioni 30 ottobre 2012, mai contestate. Essendo quindi le suddette decisioni regolarmente cresciute in giudicato, ogni loro contestazione è irricevibile in questa sede, questo Giudice avendo competenza per entrare nel merito esclusivamente di critiche avverso la decisione impugnata e non su tutti gli argomenti sollevati, a torto, in questa sede dalla reclamante.\n3. La mercede della precedente curatrice di fr. 2'870.70 di cui alla decisione impugnata è stata definitivamente approvata nel rendiconto 2011 (sottoscritto dalla reclamante, cfr. rendiconto allegato alle osservazioni 11 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione). Sul fatto poi essa che dovesse essere saldata dall'attuale curatrice non vi sono dubbi. La decisione di autorizzare CUR 1 a procedere al pagamento non è quindi censurabile. Per quanto attiene alle fatture mediche, la reclamante in realtà non ne contesta gli importi o la loro entità, limitandosi a interpone il suo reclamo “cautelativamente”, poiché non avrebbe potuto controllare il rendiconto 2012, che, a suo dire, non avrebbe mai visto. Non sarebbe nemmeno a conoscenza delle sue condizioni assicurative, in particolare della franchigia applicata dalla Cassa malati.\nLe doglianze si avverano tuttavia infondate per le considerazioni che seguono."}