{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-278_2014-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117749&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa8a75ff8490c65029eb387e385cfa54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2014 9.2013.278"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:32", "Checksum": "6f3dbc23939bc0a314055e3a7860042a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.12.2014 9.2013.278\nRegesto:\nAutorizzazione alla curatrice ad eseguire pagamenti\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda l’autorizzazione alla curatrice ad effettuare alcuni pagamenti e l’estinzione di un conto bancario |\ngiudicando sul reclamo del 3 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con decisione 27 febbraio 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di RE 1, nominando quale curatrice l’avv. __________. Tramite decisione del 29 novembre 2011 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla curatrice con effetto al 31 ottobre 2011, nominando in sua sostituzione CUR 1.\nB. In data 30 ottobre 2012 sono stati approvati dalla Commissione tutoria i rendiconti per il periodo contabile dal 2002 al 2011. Parimenti, per ogni anno, l’Autorità di prima istanza ha riconosciuto il compenso dovuto alla curatrice. Medesima cosa è avvenuta con decisione 18 aprile 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente per il rendiconto presentato da CUR 1 per l’anno 2012. Tutte le decisioni sono regolarmente cresciute in giudicato.\nC. Con decisione 26 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha fatto ordine a CUR 1 di provvedere in nome e per conto della curatelata ad alcuni pagamenti, in particolare di fatture mediche, debiti nei confronti del comune di domicilio e per la sua mercede e quella della precedente curatrice. Una volta effettuati tali pagamenti, il conto intestato a RE 1 avrebbe dovuto essere estinto.\nTramite decisione del 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha quindi approvato il rendiconto finale presentato da CUR 1. La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.\nD. Con reclamo 3 dicembre 2014 RE 1 è insorta contro la predetta decisione del 26 novembre 2013. La reclamante ha contestato la mercede dovuta all’ex curatrice in quanto, a suo dire, sarebbe “stata liberata dal suo operato di curatrice, con l’approvazione dei rendiconti sino a tutto il 31 ottobre 2011”, conclusivi e omnicomprensivi di tutte le spese riguardanti la curatela. Quanto alle fatture relative a spese mediche, sostiene di non essere mai stata informata sulla franchigia della Cassa Malati e di desiderare una spiegazione in merito. Osserva infine di non aver ricevuto il rendiconto finanziario e rapporto morale per il 2012. Chiede di verificare il modo di procedere dell’Autorità di protezione.\nE. Tramite decisione 19 dicembre 2013, cresciuta in giudicato, l’Autorità di protezione ha revocato la misura a favore di RE 1, dando scarico alla curatrice del mandato ricevuto.\nF. In data 11 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo 26 novembre 2013, precisando che la decisione impugnata ha fatto seguito al trasferimento di RE 1 in __________ e all’esigenza di concludere le necessarie formalità dopo l’approvazione dell’ultimo rendiconto avvenuta in data 6 novembre 2013. I pagamenti da eseguire da parte della curatrice sono quindi avvenuti a seguito della decisione impugnata e di conseguenza il 18 dicembre 2013 la misura di protezione è stata revocata e la curatrice è stata liberata dal suo mandato. In particolare la mercede alla curatrice precedente figurava nel rendiconto del periodo 1 novembre/31 dicembre 2011, regolarmente approvato e sottoscritto pure dalla reclamante. I pagamenti di fatture mediche e di farmacie figurano invece nel rendiconto di chiusura del 6 novembre 2013 tra i debiti della curatelata. A tali importi l’autorità di protezione ha quindi aggiunto fr. 300.– per la tassa della decisione di revoca e chiusura della misura. Per l’eventuale rimborso da parte della cassa malati di fatture mediche, la curatrice ha consegnato la documentazione al figlio della reclamante. In merito alla doglianza della reclamante di non aver potuto controllare il rendiconto 2012, l’Autorità di protezione rinvia alle osservazioni della curatrice, rilevando tuttavia che risulta che RE 1 fosse già in __________ al momento della presentazione del rendiconto. Al proposito l’Autorità si chiede se le prestazioni complementari fossero ancora percepite legalmente dalla reclamante malgrado il suo trasferimento all’estero.\nIn merito al proprio operato, l’Autorità di protezione precisa di aver formulato la decisione impugnata prima dell’avvenuta crescita in giudicato della approvazione del rendiconto 2012 in quanto la reclamante stessa aveva sollecitato la chiusura del conto bancario e il versamento del saldo e pure la revoca della misure. Al fine di poter procedere in tal senso e agire a favore di quanto richiesto dalla reclamante, l’Autorità di protezione ha quindi dovuto autorizzare la curatrice ai pagamenti di cui si è detto.\nG. Tramite osservazioni 11 febbraio 2014 la curatrice precisa di non aver potuto sottoporre il rendiconto 2012 alla curatelata per la sottoscrizione poiché la medesima era in __________. CUR 1 allega quindi alcuni messaggi di posta elettronica a sostegno dell' avviso da lei dato a RE 1 dell’esigenza di presentare i conti."}