lettera 18 ottobre 2012; reclamo per denegata giustizia del 19 aprile 2013, pag. 3), non ha mai fatto richiesta di un preventivo. Alla luce del fatto che il procedimento in questione ha portato all’adozione di misure di protezione in favore di PI 1, occorre dunque concludere che la minore deve essere considerata soccombente ai sensi dei principi già evocati. Di conseguenza, i costi relativi al procedimento di protezione che la riguardano (in concreto, le spese peritali) devono essere accollate ai suoi genitori RE 1 e __________, non per una loro personale soccombenza nel procedimento ma in virtù dei loro doveri generali di assistenza. Su questo punto il gravame non merita accoglimento.