istanza di conciliazione, pag. 23). In questa sede tuttavia, in assenza di validi argomenti contrari, non ci si può esimere dall’applicare il principio che pone a carico del minore i costi della procedura che ha portato all’emanazione di misure protettrici. Che l’Autorità di protezione abbia assegnato le spese peritali prendendo in considerazione tali principi risulta anche in maniera evidente dal fatto che parte delle stesse siano state messe a carico del padre di PI 1, __________, la cui situazione esulava completamente dall’oggetto delle indagini peritali.