Al di là del fatto che questa Camera non ritiene sia compito di un perito, nell’ambito di una indagine concernente le capacità genitoriali, emettere un giudizio su eventuali manchevolezze commesse dall’Autorità (medesime considerazioni valgono per l’opinione espressa dal dr. __________ nel suo scritto 7 gennaio 2014, pag. 2 in basso), occorre sottolineare che spetterà al Giudice civile, già adito con istanza di conciliazione 31 luglio 2014 da RE 1 e PI 1, pronunciarsi sulla fondatezza di tali considerazioni – da un profilo giuridico, e non medico – e sulle eventuali conseguenze pecuniarie per lo Stato.