risoluzione, pag. 3). Pertanto, il fatto che, in ultima analisi, il progetto di ricongiungimento madre-figlia messo in atto a seguito della perizia del dr. __________ fosse teso alla reintegrazione della custodia parentale (decretata poi con risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013/8 novembre 2013), non significa che RE 1 debba essere considerata “vincente”, né che la bambina non abbia beneficiato – e stia tuttora beneficiando – di provvedimenti ex art. 307 CC e seguenti. Questa circostanza risulta essere l’unica pertinente per determinare la soccombenza nell’ambito delle misure di protezione e, di conseguenza, l’addebito dei costi ad entrambi i genitori di PI 1.