di conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata, pag. 2). Osservando che l’accertamento peritale consisteva nell’esame dello stato di salute della madre e delle sue possibilità di recupero delle attitudini genitoriali, e che esso si era reso necessario a seguito delle sue difficoltà personali, l’Autorità di protezione ha considerato che “ben si giustifica di procedere alla ripartizione delle spese occasionate dalla procedura”, ed ha dunque posto a carico di RE 1 la fattura del dott. __________ nella misura di ¾ dell’importo (risoluzione impugnata, pag. 2). 2.2.