__________. 2.1. Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione ha spiegato che le spese derivanti dall’allestimento della suddetta perizia vanno considerate spese occasionate dalla procedura a protezione del figlio. Esse “seguono per principio l’esito della procedura medesima e vanno addebitati alla minore PI 1”: di conseguenza, tali costi devono essere messi a carico dei genitori di quest'ultima, in virtù del loro dovere di assistenza (risoluzione impugnata, pag. 2).