Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). 2. Impugnato in questa sede risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione n. 15131/15548 del 29 agosto 2013 (spedita l’8 novembre 2013) dell’Autorità regionale di protezione, riguardante la messa a carico dell’insorgente – per ¾ – della fattura emessa dal dr. __________. 2.1.