con risoluzione 23/29 maggio 2013 (ris. n. 14577) l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice educativa, dimissionaria, e ha messo in atto il progetto di ricongiungimento tra madre e figlia, da concretizzarsi entro 3-4 mesi, prevedendo un’estensione graduale dei diritti di visita tra RE 1 e PI 1 ed estendendo i compiti della curatrice alla verifica regolare della continuazione, da parte di RE 1, della presa a carico psicoterapeutica, della presa a carico psicofarmacologica, dei colloqui con la madre __________ presso una psicologa e del lavoro terapeutico con la bambina preso il Centro __________ di __________ (risoluzione, pag. 2-3). T.